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Il testo della circolare dell'agenzia delle Entrate n.53/E del 5 settembre 2008

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Secondo quanto previsto dal l'articolo 83, comma 28-ter, del decreto legge, la detrazione può essere operata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Per determinare il momento di effettuazione dell'operazione occorre fare riferimento alla regola di cui all'articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972, che lo individua, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione della fattura e che collegano a tale momento, da un lato, l'esigibilità dell'imposta e, dall'altro, la nascita del diritto alla detrazione (articolo 19, primo comma, del medesimo Dpr n. 633 del 1972).

Deducibilita ai fini delle imposte sul reddito
In materia di imposte sul reddito, l'articolo 83, comma 28-quater, del decreto legge, al contrario, introduce restrizioni alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione. A tal fine modifica
l'articolo 54, comma 5 del Tuir, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo e l'articolo 109, comma 5, del medesimo Testo unico, concernente la determinazione del reddito d'impresa.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo
A seguito della modifica apportata dal decreto legge, l'articolo 54, comma 5, primo periodo, del Tuir risulta così formulato: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.».
In materia di reddito di lavoro autonomo, l'articolo 54, comma 5, del Tuir già poneva un tetto alla deducibilità di tali spese, per l'ipotesi in cui le stesse fossero sostenute direttamente dal professionista. In particolare, la deduzione era consentita nel limite del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. A seguito della riformulazione del richiamato comma 5, ad opera del decreto legge, è previsto un ulteriore limite di deducibilità, in quanto si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – purché inerenti all'attività artistica o professionale – rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Pertanto, l'ammontare del 2 per cento dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti, nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione. Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza. Come è noto, nel quadro delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, contenuta nel comma 5 dell'articolo 54 del Tuir, che ne consente la deducibilità nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della deduzione (al 75%) alle spese di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza, analogamente a quanto previsto, in linea generale, dal primo periodo del comma 5 in discorso in relazione alla concorrenza del limite del 75% del costo con il tetto massimo rappresentato dal 2% dei compensi. Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta.
Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza, deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1 per cento dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in deduzione, ai sensi del medesimo comma 5 dell'articolo 54, nel limite del 50 per cento (in sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo relativo). Le modifiche introdotte dal decreto legge n. 112 non interessano le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili. In tal caso infatti, così come, in base alla formulazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54, non opera il limite rappresentato dal 2 per cento dei compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del 75 per cento. Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75 per cento le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal successivo comma 6 dell'articolo 54, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall'articolo 95, comma 3, del Tuir, in materia di spese per prestazioni di lavoro.

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